Liquidazione IVA

La liquidazione dell’IVA consiste nel determinare periodicamente la differenza fra l’IVA esigibile e l’IVA sugli acquisti per la quale viene esercitato il diritto della detrazione.

La periodicità con cui si deve procedere alla liquidazione dell’IVA è normalmente mensile, il relativo versamento deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la liquidazione si riferisce.

La legge consente ai contribuenti non ordinari di optare per il regime della liquidazione trimestrale, il versamento deve essere effettuato entro il 16 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre. Però i contribuenti che decidono di optare per la liquidazione trimestrale deve maggiorare l’importo dei versamenti dell’1% a titolo di interesse.

La dichiarazione va trasmessa anche in caso li liquidazione IVA a credito, in essa gli importi devono essere arrotondati all’unità di Euro. La sua presentazione deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello nel quale il contribuente è tenuto ad effettuare la liquidazione periodica.

Alcuni contribuenti, per la liquidazione dell’IVA, utilizzano un procedimento differente. Si tratta dei contribuenti minimi, che determinano l’imposta da versare in base a un procedimento forfettario; esso consiste nell’applicare all’IVA a debito le seguenti percentuali:

  • 73% per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi;
  • 60% per le imprese che hanno per oggetto altre attività;
  • 84% per gli esercenti arti e professioni.

I soggetti IVA hanno l’obbligo di versare entro il 27 dicembre di ogni anno un acconto dell’imposta relativa al mese di dicembre o all’ultimo trimestre solare.
L’acconto deve essere calcolato secondo una delle seguenti modalità:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale;
  • in misura pari all’imposta liquidata provvisoriamente.

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