La Post-Fatturazione e le Schede Carburante

La post-fatturazione è un espressione che si riferisce tutti gli adempimenti che devono aver luogo dopo la fatturazione e comprende  i seguenti obblighi:

  • la registrazione delle fatture
  • la liquidazione periodica e il versamento dell’imposta
  • la presentazione della dichiarazione annuale.

Le operazioni effettuate dai soggetti IVA devono essere annotate in appositi registri obbligatori:

  • il registro delle fatture emesse
  • il registro dei corrispettivi
  • il registro degli acquisti.

IL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE

Nel registro delle fatture emesse devono essere annotate le fatture di vendita, secondo l’ordine di numerazione, entro i seguenti termini:

  • le fatture differite entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna o alla spedizione;
  • le fatture immediate entro 15 giorni dalla data di emissione.


IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

Il registro dei corrispettivi è previsto per i commercianti al minuto e per coloro che esercitano attività assimilate. La registrazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. È consentita la registrazione riepilogativa che deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.

IL REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO

Nel registro delle fatture di acquisto i contribuenti devono annotare le fatture e le bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa. La registrazione deve avvenire entro il secondo anno successivo a quello di emissione.


LA REGISTRAZIONE DELLE AUTOFATTURE, DELLE SCHEDE CARBURANTE E DELLE NOTE DI VARIAZIONE

Nel registro delle fatture emesse devono essere annotate:

  • la fattura per autoconsumo;
  • l’autofattura per omaggi;
  • l’autofattura per acquisti da non residenti.

Nel registro degli acquisti devono essere annotate:

  • l’autofattura denuncia;
  • l’autofattura per acquisti da non residenti, che pertanto compare in entrambi i registri.

La scheda carburante deve essere annotata sul registro degli acquisti entro il termine previsto per le fatture di acquisto. Se l’IVA è indetraibile la registrazione della scheda carburante nel registro degli acquisti non è obbligatoria.

Le note di variazione, in aumento o in diminuzione, devono essere annotate nei termini previsti per le fatture, che come le autofatture, richiedono modalità di registrazioni particolari.

Sulle note di accredito la legge consente di scegliere fra due differenti procedimenti:

  • l’annotazione del documento in un’apposita colonna nello stesso registro in cui figura la fattura originaria, ma con segno negativo
  • l’annotazione del documento nel registro opposto a quello nel quale figura la fattura originairia, ma stavolta con segno positivo.


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